IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ric. n. 500/05 proposto
dai  dott.  Francesco  Fioretti  e Arduino Pattanaro, rappresentati e
difesi  dagli  avv.  Cesare  Malattia e Giuseppe Sbisa' e domiciliati
presso il secondo in Trieste, via S. Francesco n. 11;
    Contro  l'Azienda  servizi  sanitari  n. 6  «Friuli Occidentale»,
rappresentata  e difesa dall'avv. Vittorina Colo', domiciliata presso
la  segreteria  generale  di  questo tribunale; il Comune di Maniago,
rappresentato e difeso dagli avv. Marco Marpillero e Alfredo Antonini
e domiciliato presso lo studio del secondo in Trieste, via Lazzaretto
Vecchio  n. 2;  e  nei  confronti  dell'Ordine  dei  Farmacisti della
Provincia   di   Pordenone,   non   costituito   in   giudizio;   per
l'annullamento della delibera 20 luglio 2005 nella parte in cui viene
istituita  la terza sede farmaceutica nel Comune di Maniago nell'area
delle   frazioni  di  Campagna  e  Dandolo,  e  di  ogni  altro  atto
presupposto;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio delle p.a. intimate;
    Visti gli atti di causa;
    Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
    Nominato   relatore   alla   pubblica   udienza  dell'8 marzo  il
presidente  Borea  e  uditi  i  difensori delle parti come da verbale
d'udienza;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    I due ricorrenti, rispettivamente titolare (il dott. Fioretti) ed
erede  (il  dott.  Pattanaro)  delle  due farmacie sinora operanti in
Comune di Maniago, impugnano la deliberazione istitutiva di una terza
sede  farmaceutica,  nell'area  delle frazioni di Campagna e Dandolo,
contestandone  la  legittimita' per mancanza dei presupposti previsti
dall'art. 2  legge n. 362/1991, per contraddittorieta' con precedente
contraria determinazione e, infine, per illogicita'.
    Resistono al ricorso il Comune di Maniago e l'A.S.S. n. 6 «Fliuli
Occidentale»,  eccependone  sotto  vari  profili l'inammissibilita' e
contestandone comunque la fondatezza.

                            D i r i t t o

    Il  ricorso,  contrariamente  a quanto sorprendentemente vorrebbe
l'Azienda  sanitaria  resistente,  non  e'  inammissibile,  in quanto
correttamente   rivolto  avverso  la  determinazione,  conforme  alla
proposta del Comune di Maniago, di istituzione, in deroga al criterio
demografico   ex   art. 1   legge  n. 475/1968,  di  una  terza  sede
farmaceutica  per  le  localita'  Dandolo  e  Campagna:  si  tenta di
sostenere  che  si  tratta di un atto generale di pianificazione come
tale  non  lesivo,  ma, mentre, da un canto, la invocata sentenza del
Tribunale  amministrativo  regionale  di Trento n. 156/2004 viene mal
interpretata avendo tale pronuncia detto tutt'altro, e cioe' soltanto
che  non puo' configurarsi onere di avvio del procedimento in materia
di  atti  di pianificazione generale, ex art. 13 legge n. 241/1990, e
non   gia'   che   gli  atti  di  pianificazione  generale  non  sono
direttamente  lesivi,  e' assorbente considerare che l'istituzione di
una  nuova  sede  farmaceutica  si  pone invece come atto sicuramente
provvedimentale,  in  quanto costitutivo e modificativo della realta'
giuridica   preesistente,   direttamente  lesivo  dell'interesse  dei
farmacisti, gia' operanti nello stesso comune, a non veder accrescere
la   concorrenza,  laddove  la  copertura  effettiva  della  farmacia
neo-istituita  mediante  concorso,  ovvero  tramite  l'esercizio  del
diritto  di  prelazione  del  comune  (art. 10 legge n. 475/1968), e'
frutto  di  atti  meramente consequenziali, avverso i quali sarebbero
visibilmente  mal poste censure avverso l'atto presupposto, ove, gia'
s'intende, in precedenza conosciuto.
    Prive di pregio sono anche le due eccezioni opposte dal Comune di
Maniago: infondata in fatto e' la prima, perche' il mandato a margine
risulta,  contrariamente a quanto si assume, ritualmente sottoscritto
dai  ricorrenti  irrilevante la seconda, giacche' la mancata prova da
parte  del ricorrente Pattanaro, che si dichiara rappresentante degli
eredi  della  farmacia  omonima,  della  propria  legittimazione  non
precluderebbe  comunque  l'esame  del  ricorso  nel  merito,  a  cio'
bastando l'incontestata legittimazione dell'altro ricorrente.
    Venendo dunque al merito, va in primo luogo disattesa la denuncia
di   asserita   illogica   contraddittorieta'   con   una  precedente
determinazione    negativa    della    allora    competente   Regione
Friuli-Venezia  Giulia a fronte di altra analoga richiesta del Comune
di Maniago. Appare sufficiente considerare che, in una materia in cui
si  configura  come  particolarmente esteso, come piu' oltre si avra'
occasione di sottolineare, il potere discrezionale affidato alla p.a.
chiamata  a  decidere, l'aver a suo tempo negato quanto ora viceversa
concesso  non  appare  in  se'  particolarmente significativo, tenuto
conto  che  sono  trascorsi tre anni, con conseguente inevitabile sia
pur  lieve  modifica della situazione di fatto e, soprattutto, che e'
cambiata l'autorita' decidente.
    Puo'  ora  passarsi  all'esame  della questione centrale posta in
ricorso,  ove  si  assume nella specie la mancanza dei presupposti di
legge che consentono l'istituzione di una nuova farmacia.
    Conviene  ricordare  che,  mentre di regola, ai sensi dell'art. 1
legge  n. 475/1968,  il  numero delle farmacie deve essere pari ad un
multiplo  di  un  numero  base  di abitanti (5000 per i comuni fino a
12.500  abitanti  e  4000  per  gli  altri  comuni),  nella specie e'
accaduto  che  la  terza  sede  farmaceutica  qui contestata e' stata
istituita  in  applicazione  del criterio cosiddetto «topografico» di
cui  all'art. 104  T.U.  n. 1265/34, nel testo introdotto dall'art. 2
legge n. 362/1991, a tenore del quale, in deroga al suddetto criterio
demografico, nei comuni inferiori a 12.500 abitanti, una (e una sola)
nuova  sede  farmaceutica  puo'  essere istituita «quando particolari
esigenze  dell'assistenza  farmaceutica  in  rapporto alle condizioni
topografiche  e  della  viabilita'  lo  richiedano», e sempre che «la
farmacia  di nuova istituzione disti almeno 3000 metri dalle farmacie
esistenti anche se ubicate in comuni diversi».
    Si  e'  fatto  cenno all'ampiezza del potere discrezionale che la
giurisprudenza  riconosce  pacificamente  e  da  tempo  all'autorita'
decidente  nella  materia  de  qua, nella valutazione ad essa rimessa
«delle  particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto
alle  condizioni  topografiche  e  di  viabilita», ma certamente tale
potere,  per quanto ampio possa essere, non puo' arrivare al punto da
alterare  quello che, secondo il legislatore, costituisce il punto di
equilibrio  tra  i  due opposti interessi in gioco, a quello pubblico
inteso a garantire la maggior possibile vicinanza della farmacia agli
utenti  (anche  se  residenti in localita' relativamente isolate e in
numero  inferiore  al minimo previsto per l'apertura di una farmacia)
contrapponendosi  l'interesse,  ugualmente  di rilevanza pubblica, ad
una  corretta  ed economica gestione degli esercizi farmaceutici, che
potrebbe   essere   compromessa,   per   quelli  gia'  esistenti  sul
territorio,  in  caso di apertura di altri nuovi punti di vendita. Si
spiega  percio'  perche' il legislatore, pur prevedendo e consentendo
l'istituzione  e  quindi  l'apertura  di  farmacie  in  deroga, abbia
racchiusa   tale  deroga  all'interno  di  condizioni  a  ben  vedere
estremamente   rigide   e   assolutamente   specifiche   e   puntali,
richiedendosi  in  sostanza  che  le  condizioni  topografiche  e  di
viabilita'  (di  questo  si  tratta,  soltanto) siano tali da rendere
difficoltoso  in  modo  significativo  ed  eccezionale per gli utenti
percorrere gli almeno 3000 metri di distanza previsti per raggiungere
la farmacia piu' vicina.
    Ma   se   il  punto  di  equilibrio  voluto  della  normativa  di
riferimento  del  quale  si fa cenno, fra l'interesse ad una gestione
economica delle farmacie e l'interesse della popolazione ad un comodo
accesso  al servizio farmaceutico, assicura la prevalenza del primo a
condizione  che  vi  siano  strade  normalmente  di  agevole e rapida
percorrenza,  non  importa  se  con mezzi privati o pubblici, appare,
oggi,   estremamente   difficile   se  non  impossibile  giustificare
l'istituzione  di  una  sede  farmaceutica  in deroga, dato che, e il
fatto e' notorio, l'enorme sviluppo della motorizzazione degli ultimi
decenni,  privata  e  pubblica,  e il contestuale (seppur ad un ritmo
forse  inferiore)  miglioramento  e  adeguamento  della rete stradale
rendono in regola pressocche' risibile, per la stragrande maggioranza
della  popolazione, il problema del superamento di distanze anche ben
superiori ai tre chilometri previsti.
    Del  suaccennato  rapido  evolversi nel tempo della situazione, a
favore di una sempre piu' agevole mobilita' della popolazione, e' dal
resto  specchio  fedele  l'analogo  adeguamento che il legislatore ha
fornito   della  disposizione  in  esame,  la  quale,  partita  dalla
previsione di una distanza minima, per giustificare la deroga, di 500
metri,  si  e'  assestata  dapprima  sui  1.000  metri  (art. 4 legge
n. 892/1984),   per   poi   balzare,   da   ultimo,  a  3.000  (legge
n. 362/1991),  e  non  e' da escludere che in futuro, proseguendo nel
trend  progressivamente seguito, si possano ulteriormente individuare
distanze  via  via  sempre  maggiori,  di volta in volta adeguando il
suaccennato punto di equilibrio al progresso dei tempi.
    Cio'  premesso  in generale, e venendo alla fattispecie, non puo'
non   rilevare   il  tribunale  come  questa  sia  emblematica  della
situazione  sopra  descritta, dato che il Comune del quale si tratta,
Maniago,  si  trova  ai  piedi  della  collina mentre le due frazioni
interessate,  Campagna  e Dandolo, si stendono verso la pianura, sono
collegate  da strade ampie e diritte e sono percorse anche da autobus
in servizio pubblico.
    Ineccepibilmente,  quindi, i ricorrenti lamentano la mancanza dei
presupposti  (del  cui  rigore  si  e'  detto)  ai  quali la norma da
applicare   condiziona   la   legittima   istituzione   di  una  sede
farmaceutica   in   deroga   al  criterio  topografico;  cosi'  come,
specularmente,  appare  vano,  da  parte  del  Comune  di  Maniago  e
dell'Azienda   Sanitaria   n. 6   «Friuli  Occidentale»,  tentare  di
giustificare la contestata determinazione sottolineando da un lato le
difficolta'   e   la  pericolosita'  del  traffico  e  dall'altro  la
scomodita' del servizio pubblico di trasporto. Sul primo punto appare
agevole  osservare  che, anche con prevedibili, ordinarie difficolta'
di traffico (non si puo' naturalmente tener conto delle emergenze, in
quanto  eccezionali)  un  percorso di pochi chilometri al di fuori di
centri    urbani    non   puo'   ragionevolmente   richiedere   tempi
particolarmente  lunghi  (di  pochi minuti si parla in ricorso, senza
contestazione);  quanto  poi  alla  lamentata scomodita' del servizio
pubblico  per i tempi complessivamente richiesti fra andata, attesa e
ritorno,  e' evidente come anche questo fattore rientri nella normale
e  quotidiana esperienza di chi si avvale del trasporto pubblico, con
l'aggiunta,  poi,  come  giustamente  si osserva in ricorso, che tale
circostanza  non puo' apparire di per se' decisiva, se si tiene conto
che  ogni  famiglia dispone oggi, statistiche alla mano, di almeno un
automezzo  privato,  di uso particolarmente agevole nell'ambito, come
nella   specie,  di  comuni  di  piccole  dimensioni,  non  dovendosi
riscontrare,  a differenza di quanto accade nei grandi centri urbani,
particolari problemi di parcheggio.
    In  conclusione, se, come si e' visto, risultano nella specie del
tutto   normali   le   condizioni   topografiche   e   di  viabilita'
riscontrabili  nel  Comune di Maniago, logica vuole, necessariamente,
che  si  debba  escludere  che  assistono le rigorose, particolari ed
eccezionali  condizioni la cui esistenza soltanto consente, in deroga
al   criterio   demografico,   l'istituzione   di   una   nuova  sede
farmaceutica.
    Senonche'   tale   soluzione,   che   porterebbe  inevitabilmente
all'accoglimento  del  ricorso  con annullamento dell'atto impugnato,
non  sembra  a  questo  tribunale  manifestamente  immune da dubbi di
incoerenza  costituzionale,  con specifico riguardo all'art. 32 della
Costituzione e al diritto alla salute ivi garantito.
    Alla  normalita'  della  situazione  topografica  e di viabilita'
sopra  nella  specie  rilevata  (e  tanto basta, si ripete, in base a
quanto   dispone   l'art. 104  del  T.U.  n. 1264/34,  per  escludere
l'applicabilita'  della  deroga  della  quale  si  e' detto) non pare
infatti che corrisponda un altrettanto normale e completo superamento
delle  difficolta'  della  popolazione  interessata  (e  cioe'  della
popolazione  residente  nelle  frazioni  di  Campagna e Dandolo) alle
quali  si  intenderebbe  porre  rimedio  mediante l'istituzione di un
nuovo  esercizio  farmaceutico. Non pare cioe' che il sopra ricordato
contemperamento fra i due contrastanti interessi che la norma intende
perseguire  sia  raggiunto  in  modo equilibrato e costituzionalmente
sicuro.
    E  cio' dicesi per la semplice ragione che se l'altissimo livello
di  motorizzazione  privata  raggiunto  al giorno d'oggi, in aggiunta
alla  presenza  nella  specie di un servizio pubblico alla cui scarsa
frequenza  non  puo'  comunque  attribuirsi peso determinante, vale a
garantire   una   relativa   facilita'   nell'accesso   al   servizio
farmaceutico,  anche  se a qualche chilometro dal luogo di residenza,
alla  stragrande  maggioranza  della  popolazione  interessata, resta
pero'  il  fatto,  ragionevolmente  non  contestabile (come del resto
segnalato  nella  determinazione  impugnata),  che una sia pur esigua
minoranza  di  residenti  da individuarsi nelle fasce estreme di eta'
(anziani e giovanissimi), in circostanze di agevole comprensione puo'
trovarsi   per   ragioni  di  incapacita'  fisica  o  d'altro  genere
impossibilitata  o  comunque  difficultata  nell'accesso  al servizio
farmaceutico  non  potendo  disporre  del  mezzo  privato od anche di
quello pubblico.
    Ribadito  ancora una volta che la norma oggetto d'esame esaurisce
la  previsione  della  deroga  subordinandola  a condizioni di natura
esclusivamente  oggettiva,  e non prende affatto in considerazione le
condizioni  soggettive  di  bisogno in cui si possono trovare frange,
sia pur esigue (ma appartenenti alla categorie piu' deboli, e quindi,
in   quanto   tali,   maggiormente   meritevoli   di  tutela),  della
popolazione,  non  pare  a  questo  tribunale  che sia manifestamente
infondato il dubbio di non corrispondenza della norma in questione al
principio  di cui all'art. 32 della Costituzione, posto che questa in
sostanza  garantisce  pienamente soltanto l'interesse ad una gestione
economica delle farmacie, e non anche quello di assicurare a tutta la
popolazione (a tutta, e non soltanto ad una parte, sia pur fortemente
maggioritaria) un non malegevole accesso al servizio farmaceutico.
    Del  resto, che la preoccupazione principale del legislatore, dal
1984  in  avanti,  sia  stata  quella  di  assicurare  ai titolari di
farmacia  una  riserva di utenza di adeguata consistenza economica e'
dimostrato   ampiamente,  in  sintonia  con  il  miglioramento  delle
condizioni  di  mobilita' della popolazione, dal gia' sopra ricordato
progressivo  allungamento  della  distanza minima tra l'una e l'altra
farmacia,  portato  dapprima,  dai  500 originari a 1000 metri e, dal
1991, a 3000.
    Questo tribunale non ignora certamente che il giudice delle leggi
ha   avuto   gia'  occasione  di  pronunciarsi  sulla  compatibilita'
costituzionale   dell'art. 104   del   T.U.   n. 1265/34,  nel  testo
rivisitato  dall'art. 2 legge n. 262/1991, dichiarando non fondata la
questione  sollevata  (sent.  n. 4/1996). Ma appare agevole osservare
che   in  quell'occasione  la  questione  negativamente  risolta  era
sostanzialmente  diversa,  in  quanto  incentrata  essenzialmente, da
parte  del  giudice  remittente, sul dubbio di violazione dell'art. 3
della  Costituzione  per  il  fatto  che l'istituzione di farmacie in
deroga  al criterio demografico sia prevista soltanto nei comuni fino
a  12.500  abitanti, e non anche in quelli piu' grandi, ove ricorrano
comunque   i   presupposti   che   la   deroga  consentono.  Da  cio'
prescindendo,   ritiene  comunque  il  tribunale  che  non  vi  siano
preclusioni   a   riproporre,  naturalmente  con  argomenti  diversi,
questioni    di   costituzionalita'   gia'   affrontate   e   risolte
negativamente.
    Si    e'    visto   sotto   quale   profilo   si   dubita   della
incostituzionalita'  della  disposizione  in  esame per contrasto con
l'art. 32 della Costituzione.
    Puo'  ora  aggiungersi,  che la stessa Corte costituzionale nella
sent.  n. 4/96  sopra  ricordata,  aveva precisato che la ratio della
programmazione   e  della  revisione  delle  piante  organiche  delle
farmacie  sta  nell'esigenza  di  assicurare l'ordinata copertura del
territorio  «alfine di agevolare la maggior tutela della salute delle
persone», e non gia', come in quel giudizio aveva sostenuto la difesa
erariale,  nell'evitare  la proliferazione degli esercizi commerciali
delle   farmacie   per   salvaguardarne   le  condizioni  economiche:
senonche',  per  le  ragioni  che sopra si e' cercato di evidenziare,
questa  ratio,  che  pure e' certamente rinvenibile in generale nella
complessa  disciplina  che  caratterizza  la  materia,  pare a questo
tribunale, in particolare, in buona misura tradita dalla disposizione
qui  in  esame,  la quale, come gia' si e' detto e qui si ripete, nel
momento  in  cui  condiziona  l'istituzione  di farmacie in deroga al
criterio  demografico  all'esistenza di rigide e statisticamente oggi
improbabilmente    condizioni    oggettive   dovute   a   difficolta'
topografiche  e di circolazione, di fatto salvaguarda sicuramente gli
interessi dei farmacisti operanti sul territorio, proteggendoli dalla
concorrenza,   mentre   sull'altro  versante  non  pare  possa  dirsi
altrettanto garantito il diritto alla salute per le fasce piu' deboli
seppur  minoritarie  degli  utenti del servizio, quali possono essere
gli anziani e i giovanissimi.
    Per  i  suesposti  motivi appare pertanto necessario, ritenuta la
rilevanza  ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza della
questione    di   costituzionalita'   della   disposizione   di   cui
all'art. 104,   comma 1,   T.U.   n. 1265/34,  nel  testo  introdotto
dall'art. 2  legge  n. 362/1991,  per  contrasto  con l'art. 32 della
Costituzione,   sospendere   il   giudizio  e  rimettere  alla  Corte
costituzionale la suesposta questione.