IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ric. n. 500/05 proposto dai dott. Francesco Fioretti e Arduino Pattanaro, rappresentati e difesi dagli avv. Cesare Malattia e Giuseppe Sbisa' e domiciliati presso il secondo in Trieste, via S. Francesco n. 11; Contro l'Azienda servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», rappresentata e difesa dall'avv. Vittorina Colo', domiciliata presso la segreteria generale di questo tribunale; il Comune di Maniago, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Marpillero e Alfredo Antonini e domiciliato presso lo studio del secondo in Trieste, via Lazzaretto Vecchio n. 2; e nei confronti dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone, non costituito in giudizio; per l'annullamento della delibera 20 luglio 2005 nella parte in cui viene istituita la terza sede farmaceutica nel Comune di Maniago nell'area delle frazioni di Campagna e Dandolo, e di ogni altro atto presupposto; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle p.a. intimate; Visti gli atti di causa; Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese; Nominato relatore alla pubblica udienza dell'8 marzo il presidente Borea e uditi i difensori delle parti come da verbale d'udienza; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o I due ricorrenti, rispettivamente titolare (il dott. Fioretti) ed erede (il dott. Pattanaro) delle due farmacie sinora operanti in Comune di Maniago, impugnano la deliberazione istitutiva di una terza sede farmaceutica, nell'area delle frazioni di Campagna e Dandolo, contestandone la legittimita' per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 2 legge n. 362/1991, per contraddittorieta' con precedente contraria determinazione e, infine, per illogicita'. Resistono al ricorso il Comune di Maniago e l'A.S.S. n. 6 «Fliuli Occidentale», eccependone sotto vari profili l'inammissibilita' e contestandone comunque la fondatezza. D i r i t t o Il ricorso, contrariamente a quanto sorprendentemente vorrebbe l'Azienda sanitaria resistente, non e' inammissibile, in quanto correttamente rivolto avverso la determinazione, conforme alla proposta del Comune di Maniago, di istituzione, in deroga al criterio demografico ex art. 1 legge n. 475/1968, di una terza sede farmaceutica per le localita' Dandolo e Campagna: si tenta di sostenere che si tratta di un atto generale di pianificazione come tale non lesivo, ma, mentre, da un canto, la invocata sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Trento n. 156/2004 viene mal interpretata avendo tale pronuncia detto tutt'altro, e cioe' soltanto che non puo' configurarsi onere di avvio del procedimento in materia di atti di pianificazione generale, ex art. 13 legge n. 241/1990, e non gia' che gli atti di pianificazione generale non sono direttamente lesivi, e' assorbente considerare che l'istituzione di una nuova sede farmaceutica si pone invece come atto sicuramente provvedimentale, in quanto costitutivo e modificativo della realta' giuridica preesistente, direttamente lesivo dell'interesse dei farmacisti, gia' operanti nello stesso comune, a non veder accrescere la concorrenza, laddove la copertura effettiva della farmacia neo-istituita mediante concorso, ovvero tramite l'esercizio del diritto di prelazione del comune (art. 10 legge n. 475/1968), e' frutto di atti meramente consequenziali, avverso i quali sarebbero visibilmente mal poste censure avverso l'atto presupposto, ove, gia' s'intende, in precedenza conosciuto. Prive di pregio sono anche le due eccezioni opposte dal Comune di Maniago: infondata in fatto e' la prima, perche' il mandato a margine risulta, contrariamente a quanto si assume, ritualmente sottoscritto dai ricorrenti irrilevante la seconda, giacche' la mancata prova da parte del ricorrente Pattanaro, che si dichiara rappresentante degli eredi della farmacia omonima, della propria legittimazione non precluderebbe comunque l'esame del ricorso nel merito, a cio' bastando l'incontestata legittimazione dell'altro ricorrente. Venendo dunque al merito, va in primo luogo disattesa la denuncia di asserita illogica contraddittorieta' con una precedente determinazione negativa della allora competente Regione Friuli-Venezia Giulia a fronte di altra analoga richiesta del Comune di Maniago. Appare sufficiente considerare che, in una materia in cui si configura come particolarmente esteso, come piu' oltre si avra' occasione di sottolineare, il potere discrezionale affidato alla p.a. chiamata a decidere, l'aver a suo tempo negato quanto ora viceversa concesso non appare in se' particolarmente significativo, tenuto conto che sono trascorsi tre anni, con conseguente inevitabile sia pur lieve modifica della situazione di fatto e, soprattutto, che e' cambiata l'autorita' decidente. Puo' ora passarsi all'esame della questione centrale posta in ricorso, ove si assume nella specie la mancanza dei presupposti di legge che consentono l'istituzione di una nuova farmacia. Conviene ricordare che, mentre di regola, ai sensi dell'art. 1 legge n. 475/1968, il numero delle farmacie deve essere pari ad un multiplo di un numero base di abitanti (5000 per i comuni fino a 12.500 abitanti e 4000 per gli altri comuni), nella specie e' accaduto che la terza sede farmaceutica qui contestata e' stata istituita in applicazione del criterio cosiddetto «topografico» di cui all'art. 104 T.U. n. 1265/34, nel testo introdotto dall'art. 2 legge n. 362/1991, a tenore del quale, in deroga al suddetto criterio demografico, nei comuni inferiori a 12.500 abitanti, una (e una sola) nuova sede farmaceutica puo' essere istituita «quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e della viabilita' lo richiedano», e sempre che «la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi». Si e' fatto cenno all'ampiezza del potere discrezionale che la giurisprudenza riconosce pacificamente e da tempo all'autorita' decidente nella materia de qua, nella valutazione ad essa rimessa «delle particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita», ma certamente tale potere, per quanto ampio possa essere, non puo' arrivare al punto da alterare quello che, secondo il legislatore, costituisce il punto di equilibrio tra i due opposti interessi in gioco, a quello pubblico inteso a garantire la maggior possibile vicinanza della farmacia agli utenti (anche se residenti in localita' relativamente isolate e in numero inferiore al minimo previsto per l'apertura di una farmacia) contrapponendosi l'interesse, ugualmente di rilevanza pubblica, ad una corretta ed economica gestione degli esercizi farmaceutici, che potrebbe essere compromessa, per quelli gia' esistenti sul territorio, in caso di apertura di altri nuovi punti di vendita. Si spiega percio' perche' il legislatore, pur prevedendo e consentendo l'istituzione e quindi l'apertura di farmacie in deroga, abbia racchiusa tale deroga all'interno di condizioni a ben vedere estremamente rigide e assolutamente specifiche e puntali, richiedendosi in sostanza che le condizioni topografiche e di viabilita' (di questo si tratta, soltanto) siano tali da rendere difficoltoso in modo significativo ed eccezionale per gli utenti percorrere gli almeno 3000 metri di distanza previsti per raggiungere la farmacia piu' vicina. Ma se il punto di equilibrio voluto della normativa di riferimento del quale si fa cenno, fra l'interesse ad una gestione economica delle farmacie e l'interesse della popolazione ad un comodo accesso al servizio farmaceutico, assicura la prevalenza del primo a condizione che vi siano strade normalmente di agevole e rapida percorrenza, non importa se con mezzi privati o pubblici, appare, oggi, estremamente difficile se non impossibile giustificare l'istituzione di una sede farmaceutica in deroga, dato che, e il fatto e' notorio, l'enorme sviluppo della motorizzazione degli ultimi decenni, privata e pubblica, e il contestuale (seppur ad un ritmo forse inferiore) miglioramento e adeguamento della rete stradale rendono in regola pressocche' risibile, per la stragrande maggioranza della popolazione, il problema del superamento di distanze anche ben superiori ai tre chilometri previsti. Del suaccennato rapido evolversi nel tempo della situazione, a favore di una sempre piu' agevole mobilita' della popolazione, e' dal resto specchio fedele l'analogo adeguamento che il legislatore ha fornito della disposizione in esame, la quale, partita dalla previsione di una distanza minima, per giustificare la deroga, di 500 metri, si e' assestata dapprima sui 1.000 metri (art. 4 legge n. 892/1984), per poi balzare, da ultimo, a 3.000 (legge n. 362/1991), e non e' da escludere che in futuro, proseguendo nel trend progressivamente seguito, si possano ulteriormente individuare distanze via via sempre maggiori, di volta in volta adeguando il suaccennato punto di equilibrio al progresso dei tempi. Cio' premesso in generale, e venendo alla fattispecie, non puo' non rilevare il tribunale come questa sia emblematica della situazione sopra descritta, dato che il Comune del quale si tratta, Maniago, si trova ai piedi della collina mentre le due frazioni interessate, Campagna e Dandolo, si stendono verso la pianura, sono collegate da strade ampie e diritte e sono percorse anche da autobus in servizio pubblico. Ineccepibilmente, quindi, i ricorrenti lamentano la mancanza dei presupposti (del cui rigore si e' detto) ai quali la norma da applicare condiziona la legittima istituzione di una sede farmaceutica in deroga al criterio topografico; cosi' come, specularmente, appare vano, da parte del Comune di Maniago e dell'Azienda Sanitaria n. 6 «Friuli Occidentale», tentare di giustificare la contestata determinazione sottolineando da un lato le difficolta' e la pericolosita' del traffico e dall'altro la scomodita' del servizio pubblico di trasporto. Sul primo punto appare agevole osservare che, anche con prevedibili, ordinarie difficolta' di traffico (non si puo' naturalmente tener conto delle emergenze, in quanto eccezionali) un percorso di pochi chilometri al di fuori di centri urbani non puo' ragionevolmente richiedere tempi particolarmente lunghi (di pochi minuti si parla in ricorso, senza contestazione); quanto poi alla lamentata scomodita' del servizio pubblico per i tempi complessivamente richiesti fra andata, attesa e ritorno, e' evidente come anche questo fattore rientri nella normale e quotidiana esperienza di chi si avvale del trasporto pubblico, con l'aggiunta, poi, come giustamente si osserva in ricorso, che tale circostanza non puo' apparire di per se' decisiva, se si tiene conto che ogni famiglia dispone oggi, statistiche alla mano, di almeno un automezzo privato, di uso particolarmente agevole nell'ambito, come nella specie, di comuni di piccole dimensioni, non dovendosi riscontrare, a differenza di quanto accade nei grandi centri urbani, particolari problemi di parcheggio. In conclusione, se, come si e' visto, risultano nella specie del tutto normali le condizioni topografiche e di viabilita' riscontrabili nel Comune di Maniago, logica vuole, necessariamente, che si debba escludere che assistono le rigorose, particolari ed eccezionali condizioni la cui esistenza soltanto consente, in deroga al criterio demografico, l'istituzione di una nuova sede farmaceutica. Senonche' tale soluzione, che porterebbe inevitabilmente all'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato, non sembra a questo tribunale manifestamente immune da dubbi di incoerenza costituzionale, con specifico riguardo all'art. 32 della Costituzione e al diritto alla salute ivi garantito. Alla normalita' della situazione topografica e di viabilita' sopra nella specie rilevata (e tanto basta, si ripete, in base a quanto dispone l'art. 104 del T.U. n. 1264/34, per escludere l'applicabilita' della deroga della quale si e' detto) non pare infatti che corrisponda un altrettanto normale e completo superamento delle difficolta' della popolazione interessata (e cioe' della popolazione residente nelle frazioni di Campagna e Dandolo) alle quali si intenderebbe porre rimedio mediante l'istituzione di un nuovo esercizio farmaceutico. Non pare cioe' che il sopra ricordato contemperamento fra i due contrastanti interessi che la norma intende perseguire sia raggiunto in modo equilibrato e costituzionalmente sicuro. E cio' dicesi per la semplice ragione che se l'altissimo livello di motorizzazione privata raggiunto al giorno d'oggi, in aggiunta alla presenza nella specie di un servizio pubblico alla cui scarsa frequenza non puo' comunque attribuirsi peso determinante, vale a garantire una relativa facilita' nell'accesso al servizio farmaceutico, anche se a qualche chilometro dal luogo di residenza, alla stragrande maggioranza della popolazione interessata, resta pero' il fatto, ragionevolmente non contestabile (come del resto segnalato nella determinazione impugnata), che una sia pur esigua minoranza di residenti da individuarsi nelle fasce estreme di eta' (anziani e giovanissimi), in circostanze di agevole comprensione puo' trovarsi per ragioni di incapacita' fisica o d'altro genere impossibilitata o comunque difficultata nell'accesso al servizio farmaceutico non potendo disporre del mezzo privato od anche di quello pubblico. Ribadito ancora una volta che la norma oggetto d'esame esaurisce la previsione della deroga subordinandola a condizioni di natura esclusivamente oggettiva, e non prende affatto in considerazione le condizioni soggettive di bisogno in cui si possono trovare frange, sia pur esigue (ma appartenenti alla categorie piu' deboli, e quindi, in quanto tali, maggiormente meritevoli di tutela), della popolazione, non pare a questo tribunale che sia manifestamente infondato il dubbio di non corrispondenza della norma in questione al principio di cui all'art. 32 della Costituzione, posto che questa in sostanza garantisce pienamente soltanto l'interesse ad una gestione economica delle farmacie, e non anche quello di assicurare a tutta la popolazione (a tutta, e non soltanto ad una parte, sia pur fortemente maggioritaria) un non malegevole accesso al servizio farmaceutico. Del resto, che la preoccupazione principale del legislatore, dal 1984 in avanti, sia stata quella di assicurare ai titolari di farmacia una riserva di utenza di adeguata consistenza economica e' dimostrato ampiamente, in sintonia con il miglioramento delle condizioni di mobilita' della popolazione, dal gia' sopra ricordato progressivo allungamento della distanza minima tra l'una e l'altra farmacia, portato dapprima, dai 500 originari a 1000 metri e, dal 1991, a 3000. Questo tribunale non ignora certamente che il giudice delle leggi ha avuto gia' occasione di pronunciarsi sulla compatibilita' costituzionale dell'art. 104 del T.U. n. 1265/34, nel testo rivisitato dall'art. 2 legge n. 262/1991, dichiarando non fondata la questione sollevata (sent. n. 4/1996). Ma appare agevole osservare che in quell'occasione la questione negativamente risolta era sostanzialmente diversa, in quanto incentrata essenzialmente, da parte del giudice remittente, sul dubbio di violazione dell'art. 3 della Costituzione per il fatto che l'istituzione di farmacie in deroga al criterio demografico sia prevista soltanto nei comuni fino a 12.500 abitanti, e non anche in quelli piu' grandi, ove ricorrano comunque i presupposti che la deroga consentono. Da cio' prescindendo, ritiene comunque il tribunale che non vi siano preclusioni a riproporre, naturalmente con argomenti diversi, questioni di costituzionalita' gia' affrontate e risolte negativamente. Si e' visto sotto quale profilo si dubita della incostituzionalita' della disposizione in esame per contrasto con l'art. 32 della Costituzione. Puo' ora aggiungersi, che la stessa Corte costituzionale nella sent. n. 4/96 sopra ricordata, aveva precisato che la ratio della programmazione e della revisione delle piante organiche delle farmacie sta nell'esigenza di assicurare l'ordinata copertura del territorio «alfine di agevolare la maggior tutela della salute delle persone», e non gia', come in quel giudizio aveva sostenuto la difesa erariale, nell'evitare la proliferazione degli esercizi commerciali delle farmacie per salvaguardarne le condizioni economiche: senonche', per le ragioni che sopra si e' cercato di evidenziare, questa ratio, che pure e' certamente rinvenibile in generale nella complessa disciplina che caratterizza la materia, pare a questo tribunale, in particolare, in buona misura tradita dalla disposizione qui in esame, la quale, come gia' si e' detto e qui si ripete, nel momento in cui condiziona l'istituzione di farmacie in deroga al criterio demografico all'esistenza di rigide e statisticamente oggi improbabilmente condizioni oggettive dovute a difficolta' topografiche e di circolazione, di fatto salvaguarda sicuramente gli interessi dei farmacisti operanti sul territorio, proteggendoli dalla concorrenza, mentre sull'altro versante non pare possa dirsi altrettanto garantito il diritto alla salute per le fasce piu' deboli seppur minoritarie degli utenti del servizio, quali possono essere gli anziani e i giovanissimi. Per i suesposti motivi appare pertanto necessario, ritenuta la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' della disposizione di cui all'art. 104, comma 1, T.U. n. 1265/34, nel testo introdotto dall'art. 2 legge n. 362/1991, per contrasto con l'art. 32 della Costituzione, sospendere il giudizio e rimettere alla Corte costituzionale la suesposta questione.